Si rende noto che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 con l’art. 62 commi 1 e 6 ha stabilito, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
– La sospensione degli adempimenti tributari locali che scadono nel periodo compreso tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020
– Che i relativi adempimenti e versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni la sopraindicata sospensione è valevole per tutti gli adempimenti e versamenti relativi ai tributi locali anche derivanti da cartelle emesse dagli agenti alla riscossione.