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REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020

OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO PER L’ ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 26 febbraio p. v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

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