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  4. Ordinanza per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, per la prevenzione di incendi, per la sicurezza della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica. ANNO 2021

Ordinanza per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, per la prevenzione di incendi, per la sicurezza della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica. ANNO 2021

Ordinanza Sindacale n. 3 del 13/05/2021
tutti i PROPRIETARI, AFFITTUARI, CONDUTTORI O DETENTORI A QUALSIASI TITOLO di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale:
1. DI POTARE E/O TAGLIARE LE SIEPI ED I RAMI DI ALBERI E/O ALTRE ESSENZE ARBOREE PROSPICIENTI OLTRE IL CONFINE STRADALE O CHE NASCONDONO LA SEGNALETICA, al fine di non ostacolare la sicurezza della circolazione stradale e non compromettere la visibilità;
2. DI PULIRE E MANUTENERE LE AREE MEDESIME, MEDIANTE LA RIMOZIONE DI VEGETAZIONE INCOLTA, ERBACCE, STERPAGLIE ED EVENTUALI RIFIUTI PRESENTI NELLE STESSE al fine di garantire la pulizia ed il decoro delle stesse aree;
3. DI MANTENERE PULITI GLI ATTRAVERSAMENTI DI CUNETTE ANTISTANTI LE STRADE STESSE;
INOLTRE:
4. I PROPRIETARI DEI FONDI CHE HANNO DIRITTO DI CONDURRE ACQUE NEI FOSSI DELLE STRADE SONO TENUTI A PROVVEDERE ALLA CONSERVAZIONE DEL FOSSO;
5. I PROPRIETARI DEI FABBRICATI HANNO INOLTRE L’OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL’ESTIRPAMENTO DELL’ERBA LUNGO TUTTO IL FRONTE DELLO STABILE E LUNGO I RELATIVI MURI DI CINTA PER TUTTA LA LORO LUNGHEZZA ED ALTEZZA, AL FINE DI GARANTIRE IL DECORO E LA SALUBRITÀ DEI CENTRI ABITATI E DEGLI EDIFICI;
6. È VIETATO LASCIARE IN DEPOSITO SUI TERRENI MATERIALI O RESIDUI DI CARCASSE DI MACCHINE E MATERIALE DI QUALSIASI NATURA;
7. È VIETATO LASCIARE IN DEPOSITO SUI TERRENI MATERIALE DI QUALSIASI NATURA
fa presente, inoltre:
– che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno 2021, ENTRO il 15.06.2021;
– che i trasgressori alla predetta Ordinanza saranno puniti con l’applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da € 25,00 a € 250,00 previste dall’art. 45 del Regolamento di Polizia Rurale;
– che la mancata ottemperanza agli adempimenti previsti entro termini sopra specificati, comporterà l’ESECUZIONE D’UFFICIO degli stessi con l’ADDEBITO DI TUTTE LE SPESE sostenute dal Comune a carico del contravventore, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
– che l’applicazione delle predette sanzioni amministrative e l’addebito di tutte spese sostenute dall’Ente per la mancata ottemperanza all’Ordinanza, avverranno SENZA NESSUN PREAVVISO da parte del Comune nei confronti dell’inadempiente.

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