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  3. Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2021 del presidente della Regione Abruzzo, avente per oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2021 del presidente della Regione Abruzzo, avente per oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive”:

1) l’applicazione ai comuni della :

Provincia di Pescara: Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani, Castiglione a Casauria e Torre dei Passeri;

Provincia di Chieti : Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina.
Provincia di Teramo: Silvi, Pineto, Roseto .
Provincia di L’Aquila : Ateleta, Cagnano Amiterno , Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso,
delle seguenti misure restrittive

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori summenzionati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con
popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali , purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;


c) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;


d) Sono sospese tutte le attività previste dall’art.1 comma 10 lett.f) e g) del D.P.C.M. del 14.01.2021 – siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal D.P.C.M. 02.03.2021 (, art. 17 commi 2 e 3) – anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzato dagli enti di promozione sportiva;


2) alle AASSLL territorialmente competenti di sottoporre a monitoraggio specifico per la valutazione di ulteriori restrizioni rispetto a quelle contenute nella presente Ordinanza i comuni già indicati nell’O.P.G.R. n. 11/2021, siccome integrati dai comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Frisa, Castelfrentano, Roccamontepiano, Casalincontrada, Abbateggio, Carpineto della Nora, Civitaquana e Rosciano;


3) che sino alla data del 14.03.2021, sull’intero territorio della Regione Abruzzo:
·le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
· è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza; le disposizioni di cui al presente punto si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
· sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia della presente ordinanza ;


4) restano confermate tutte le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 dell’O.P.G.R. n. 99/2020, relativamente ai percorsi ITS, IFTS e IeFP, a quelli autorizzati ed erogati a pagamento dagli Organismi di formazione accreditati, nonché a quelli finanziati nell’ambito del programma Garanzia Giovani e nell’ambito del POR FSE 2014/2020;


5) è, inoltre, consentita in presenza la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa che siano coinvolti in percorsi di formazione continua. Per i tirocini extracurriculari restano confermate tutte le disposizioni di cui alle OO.PP.GG.RR. nn. 101/2020 e 103/2020;


6) la presente ordinanza è immediatamente esecutiva nei confronti dei comuni già individuati nelle OO.PP.GG.RR. nn.rr. 11-12/2021, mentre per i comuni di nuovi individuazione decorrono dalla data del 07.03.2021;


7) la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;


8) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegati

File
pdf ordinanza 5 marzo 2021
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