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Il green pass esteso viene approvato dal Cdm e quindi sarà necessario per accedere a tutti i luoghi di lavoro. (In allegato testo integrale “Decreto green pass 16 settembre)

Green pass esteso, nuovo decreto: cosa cambia in sintesi?

Il green pass esteso viene approvato dal Cdm e quindi sarà necessario per accedere a tutti i luoghi di lavoro. (In allegato testo integrale “Decreto green pass 16 settembre)

  • Dal 15 ottobre chi non ha il green pass non potrà accedere ai luoghi di lavoro ma avrà comunque il “diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” e quindi non potrà essere licenziato. Sono previste sanzioni, sospensione del salario ma non si potrà arrivare al licenziamento del lavoratore. Le regole valgono tanto per i lavoratori pubblici quanto per i lavoratori del settore privato. Green pass anche per colf, baby sitter, partite Iva. Per chi lavora nei bar, nei negozi, nelle farmacie;
  • La sospensione è efficace fino alla presentazione della certificazione verdee, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;
  • Il green pass sarà obbligatorio in tutte le aziende e i luoghi di lavoro che siano pubblici o privati e necessario anche per lavoratori che arrivano dall’esterno o tirocinanti o chi sta svolgendo corsi di formazione;
  • Chi è guarito dal covid e farà la prima dose di vaccino non dovrà aspettare 15 giorni per il rilascio del green pass che sarà immediato dopo la prima inoculazione;
  •  Obbligo alle farmacie di somministrare i test a prezzo calmierato di 15 euro e 8 euro per i minori di 18 anni. Saranno gratuiti solo per chi può presentare una esenzione dal vaccino certificata dal proprio medico;
  • Chi non ha il green pass non potrà essere licenziato. Sono previste sanzioni che comprendono la sospensione dello stipendio, per chi per cinque giorni consecutivi si presenta al lavoro senza la certificazione verde nel pubblico, nel privato dal 1° giorno. Non si potrà in ogni caso arrivare al licenziamento del lavoratore. La sospensione dello stipendio nel pubblico scatta dopo 5 giorni di assenza ingiustificata. Previste sanzioni anche per i datori di lavoro che non effettuano i dovuti controlli. Le sanzioni vanno da 600 a 1.500 euro;
  • Certificazione verde obbligatoria per sindaci, presidenti di Regione e, si legge, “ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice“. Nella Camera e nel Senato però al momento vige l’autonomia decisionale ” Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento”
  •  Il decreto prevede che non si applicherà l’obbligo di green pass “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”;
  • Per i controlli è specificato che «i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni». I datori di lavoro «definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verificheanche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi».
  • Chi non ha il green pass può lavorare da remoto? Fonti governative spiegano che se per esigenze di ufficio il datore di lavoro chiede al lavoratore di lavorare in smart working il green pass non è richiesto. Ma l’assenza del certificato non può dare automaticamente diritto al lavoro da remoto. Il ministro Brunetta annuncia che ci saranno linee guida entro il 15 ottobre;
  • Dal governo via libera a tamponi molecolari validi per 72 ore. Per i test antigenici restano le 48 ore (Approvato test salivare);
  • Come si verifica la validità del Green pass?

Verrà veificato con App denominata “VerificaC19“, che controlla l’autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19.

La App VerificaC19 permette agli operatori di verificare il QR code associato alla Certificazione verde COVID-19 di una persona anche in modalità offline, ovvero senza la necessità di una connessione internet, e non prevede la memorizzazione dei dati sensibili del cittadino sul dispositivo mobile del verificatore o l’inoltro di informazioni verso terzi.

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