SI RENDE NOTO
che i conduttori di immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale possono presentare domanda di concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione (relative all’anno 2021) entro il 14/10/2022 preferibilmente in modalità telematica tramite p.e.c. all’indirizzo comune.mozzagrogna@legalmail.it o email all’indirizzo: servizidemografici@comunedimozzagrogna.it oppure, qualora impossibilitati, presso l’ufficio protocollo comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12, 00 , compilando l’apposito modello di domanda disponibile presso lo stesso ufficio e sul sito internet www.comunemozzagrogna.it
Per presentare domanda gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana oppure in uno Stato appartenente all’Unione Europea (purchè in possesso di iscrizione anagrafica di cittadino UE) oppure di uno Stato non UE, purchè in possesso di titolo di soggiorno valido;
- residenza nel Comune di MOZZAGROGNA(CH) in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- essere titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- rientranti nei seguenti limiti di reddito:
a) (Fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2021 (€ 13.405,08) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
b) (Fascia B) reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore ad € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore ad € 2.325,00;
Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 2 del D.M. 7.6.19991 l’ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63 €. Le due condizioni non sono cumulabili. Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, il Comune deve richiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico). Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare de i contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento.
Il Decreto Ministeriale 13.07.2022 stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza; pertanto, nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il
contributo a valere sul presente Fondo, ha l’obbligo di trasmettere l’elenco dei beneficiari all’INPS per l’eventuale relativa compensazione della quota dell’affitto qualora ne abbiano beneficiato.
Lo stesso decreto conferma l’ampliamento dei beneficiari del Fondo (art.1 comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a euro 35.000,00. La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l’ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.
Sono esclusi dai contributi in oggetto:
a) i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge n. 431/1998 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/1998).
b) chi possiede un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risultante dall’attestazione ISEE.
Per l’accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l’Indicatore della Situazione Economica ISE e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.
Il presente avviso non vincola l’Ente rispetto alle istanze che perverranno. In caso di effettiva assegnazione ed erogazione del contributo da parte della Regione Abruzzo, il Comune redigerà apposita graduatoria
per l’assegnazione del contributo. La ripartizione sarà funzionale alle risorse assegnate. Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa riferimento alla Legge 431/1998. - Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione al Comune di MOZZAGROGNA- Tel. 0872 600111 int. 2 e 3 .